La
recente Legge 123 dell'agosto 2007 ha apportato significative
modifiche
anche nell'ambito delle sanzioni applicate alle imprese,
con particoalre
riferimento all'applicazione della l. 231/01. Nello
specifico cosa è
cambiato? e soprattutto le imprese devono ulteriormente
attivarsi al fine di
mantenere i livelli di prevenzione e sicurezza sempre
alti ?
Risposta
del nostro esperto legale:
La
novella legislativa contenuta nella Legge 123 del 3
Agosto 2007 prevede
l 'ampliamento delle fattispecie disciplinate dal D.Lgs.
231 del 2001 anche ai
reati di omicidio colposo e lesioni gravissime, quali
conseguenze delle
violazioni alle disposizioni contemplate dalla legge
626 del 1994 in materia
di sicurezza sul lavoro. Ciò significa che qualora
un lavoratore subisca un
gravissimo infortunio sul posto di lavoro perché
non sono state seguite le
direttive della l. 626/94, l'impresa ne risponde direttamente
e
autonomamente. In questo modo, a rispondere per gli
illeciti penali in
ambiente lavorativo, non è più esclusivamente
il datore di lavoro, nella
persona dell'imprenditore o dell'amministratore, tantomeno
il solo preposto,
ma la responsabilità penale (perché di
responsabilità penale si tratta, a
prescindere dal fatto che la legge la chiami responsabilità
amministrativa
degli enti) oggi si estende anche alla impresa, alla
società vera e propria,
intesa non nella persona dell'imprenditore, né
nell'organo collegiale del
consiglio di amministrazione. Non si tratta infatti
di una responsabilità
vincolata ai soggetti sopraccitati, ma, ai sensi dell'art.8
del decreto
citato, si tratta di una responsabilità autonoma.
Ciò significa che anche
qualora non venga identificato l'autore del reato, si
procede ugualmente nei
confronti della società. Trattandosi di un ente
(e insieme agli enti il
legislatore ha voluto includere tutte le società,
dotate o meno di
personalità giuridica, così come anche
le associazioni), il legislatore ha
concepito delle pene adeguate secondo tale natura, non
potendo, per ovvie
ragioni logiche prima ancora che giuridiche, prevedere
delle pene detentive
per una società. Tralasciando i vari tipi di
reato per i quali si procede in
considerazione dalla 231/01, e focalizzandoci invece
sulle sanzioni relative
all'applicazione della pena in caso di violazione delle
disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro, una impresa che viola
le disposizioni
previste dalla 626/94, e da tale violazione discende
la morte o una
gravissima lesione al lavoratore, rischia una sanzione
pecuniaria di minimo
1.000 quote. L'unità di misura introdotta dal
legislatore, detta appunto
"quota", varia, ai sensi dell'articolo 10
della 231/01, da un minimo di
258,00 euro a un massimo di 1.549,00 euro. È
il Giudice che, in base alle
singole realtà societarie, decide esattamente
il quantum della quota, in
modo che la sanzione erogata sia calibrata (e quindi
efficace) in base alle
dimensioni dell'impresa. Ad ogni modo, applicando il
minimo edittale per la
quota e il minimo edittale previsto dall'art. 25 sexies,
ne deriva che la
società rischia una sanzione minima di ? 258.000,00!
Tale
innovazione normativa sottolinea, implicitamente, come
sia necessario
dotarsi anzitutto di un documento di valutazione dei
rischi completo,
redatto dal datore di lavoro che può avvalersi
dell'ausilio di un
responsabile per la sicurezza la prevenzione e la protezione
(RSPP). Dato il
compito delicato che il RSPP deve svolgere, è
bene che questi sia un
soggetto qualificato e dotato di capacità tecniche
e specifiche tali da non
rendere il documento di valutazione dei rischi un mero
atto formale, ma un
effettivo ed efficace strumento di analisi e quindi
di prevenzione per i
rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
In generale, il D.Lgs.
231/01 stabilisce come causa di non punibilità
che l'impresa si sia dotata
di un adeguato sistema di vigilanza/controllo e che
il reato si è consumato
solo per la violazione/elusione fraudolenta di tale
sistema. Nello
specifico, per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro,
significa che
quando il documento di valutazione dei rischi viene
redatto tenendo conto di
tutti i rischi effettivi e prevedibili connessi a quella
attività, e c'è
stato un reale controllo sul rispetto delle norme di
sicurezza, l'impresa
non risponderà per gli illeciti penali previsti
dal D.Lgs. 231/01. Quando
invece il documento è carente, lacunoso o redatto
solo come pura "formalità"
la società non sarà indenne alla sanzione
penale: si segue infatti il
criterio dell'effettività delle valutazioni e
delle prevenzioni, e non della
formalità. Ne deriva quindi la fondamentale importanza
nella scelta di un
RSPP dotato di capacità tecnico-professionali
e specifiche adeguate. È
appena il caso di ricordare infatti che oltre alle sanzioni
pecuniarie, oggi
il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità di comminare
pene interdittive. Se
da un lato la semplice pena pecuniaria può rappresentare
un labile
deterrente per società di grandi dimensioni,
la pena interdittiva,
disciplinate all'articolo 9 del citato decreto, come
ad esempio la
sospensione delle licenze piuttosto che il divieto di
contrattare con la
pubblica amministrazione, può essere fatale per
qualunque impresa.
|