La recente Legge 123 dell'agosto 2007 ha apportato significative modifiche
anche nell'ambito delle sanzioni applicate alle imprese, con particoalre
riferimento all'applicazione della l. 231/01. Nello specifico cosa è
cambiato? e soprattutto le imprese devono ulteriormente attivarsi al fine di
mantenere i livelli di prevenzione e sicurezza sempre alti ?

Risposta del nostro esperto legale:

La novella legislativa contenuta nella Legge 123 del 3 Agosto 2007 prevede
l 'ampliamento delle fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 231 del 2001 anche ai
reati di omicidio colposo e lesioni gravissime, quali conseguenze delle
violazioni alle disposizioni contemplate dalla legge 626 del 1994 in materia
di sicurezza sul lavoro. Ciò significa che qualora un lavoratore subisca un
gravissimo infortunio sul posto di lavoro perché non sono state seguite le
direttive della l. 626/94, l'impresa ne risponde direttamente e
autonomamente. In questo modo, a rispondere per gli illeciti penali in
ambiente lavorativo, non è più esclusivamente il datore di lavoro, nella
persona dell'imprenditore o dell'amministratore, tantomeno il solo preposto,
ma la responsabilità penale (perché di responsabilità penale si tratta, a
prescindere dal fatto che la legge la chiami responsabilità amministrativa
degli enti) oggi si estende anche alla impresa, alla società vera e propria,
intesa non nella persona dell'imprenditore, né nell'organo collegiale del
consiglio di amministrazione. Non si tratta infatti di una responsabilità
vincolata ai soggetti sopraccitati, ma, ai sensi dell'art.8 del decreto
citato, si tratta di una responsabilità autonoma. Ciò significa che anche
qualora non venga identificato l'autore del reato, si procede ugualmente nei
confronti della società. Trattandosi di un ente (e insieme agli enti il
legislatore ha voluto includere tutte le società, dotate o meno di
personalità giuridica, così come anche le associazioni), il legislatore ha
concepito delle pene adeguate secondo tale natura, non potendo, per ovvie
ragioni logiche prima ancora che giuridiche, prevedere delle pene detentive
per una società. Tralasciando i vari tipi di reato per i quali si procede in
considerazione dalla 231/01, e focalizzandoci invece sulle sanzioni relative
all'applicazione della pena in caso di violazione delle disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro, una impresa che viola le disposizioni
previste dalla 626/94, e da tale violazione discende la morte o una
gravissima lesione al lavoratore, rischia una sanzione pecuniaria di minimo
1.000 quote. L'unità di misura introdotta dal legislatore, detta appunto
"quota", varia, ai sensi dell'articolo 10 della 231/01, da un minimo di
258,00 euro a un massimo di 1.549,00 euro. È il Giudice che, in base alle
singole realtà societarie, decide esattamente il quantum della quota, in
modo che la sanzione erogata sia calibrata (e quindi efficace) in base alle
dimensioni dell'impresa. Ad ogni modo, applicando il minimo edittale per la
quota e il minimo edittale previsto dall'art. 25 sexies, ne deriva che la
società rischia una sanzione minima di ? 258.000,00!

Tale innovazione normativa sottolinea, implicitamente, come sia necessario
dotarsi anzitutto di un documento di valutazione dei rischi completo,
redatto dal datore di lavoro che può avvalersi dell'ausilio di un
responsabile per la sicurezza la prevenzione e la protezione (RSPP). Dato il
compito delicato che il RSPP deve svolgere, è bene che questi sia un
soggetto qualificato e dotato di capacità tecniche e specifiche tali da non
rendere il documento di valutazione dei rischi un mero atto formale, ma un
effettivo ed efficace strumento di analisi e quindi di prevenzione per i
rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro. In generale, il D.Lgs.
231/01 stabilisce come causa di non punibilità che l'impresa si sia dotata
di un adeguato sistema di vigilanza/controllo e che il reato si è consumato
solo per la violazione/elusione fraudolenta di tale sistema. Nello
specifico, per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, significa che
quando il documento di valutazione dei rischi viene redatto tenendo conto di
tutti i rischi effettivi e prevedibili connessi a quella attività, e c'è
stato un reale controllo sul rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa
non risponderà per gli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 231/01. Quando
invece il documento è carente, lacunoso o redatto solo come pura "formalità"
la società non sarà indenne alla sanzione penale: si segue infatti il
criterio dell'effettività delle valutazioni e delle prevenzioni, e non della
formalità. Ne deriva quindi la fondamentale importanza nella scelta di un
RSPP dotato di capacità tecnico-professionali e specifiche adeguate. È
appena il caso di ricordare infatti che oltre alle sanzioni pecuniarie, oggi
il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità di comminare pene interdittive. Se
da un lato la semplice pena pecuniaria può rappresentare un labile
deterrente per società di grandi dimensioni, la pena interdittiva,
disciplinate all'articolo 9 del citato decreto, come ad esempio la
sospensione delle licenze piuttosto che il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, può essere fatale per qualunque impresa.

 
 
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