GIRO DI VITE IN MATERIA DI PRIVACY

Novità e sanzioni più pesanti sono state introdotte con la pubblicazione del nuovo Codice della privacy, soprattutto con riferimento alle misure di sicurezza a suo tempo previste dal D.P.R. n. 318/1999, la cui adozione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2004.

Infatti, fra le predette novità sono previste una serie di scadenze periodiche, quali la redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento programmatico sulla sicurezza di cui all’art.19, Allegato B (in caso di trattamento di dati sensibili con strumenti elettronici), all’interno del quale deve essere previsto un piano di formazione per gli incaricati; l’aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, degli strumenti elettronici utilizzati al fine di proteggere i dati dal rischio di intrusione e dal rischio derivante da virus informatici (art. 16, Allegato B); aggiornamento con cadenza almeno annuale dei programmi per computer volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a prevenirne i difetti (art. 17, Allegato B); la programmazione annuale degli interventi di formazione per gli incaricati del trattamento.

Per quanto concerne, poi, le notificazioni, il Codice precisa che dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica prima dell'inizio del trattamento, se si rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 37 del Codice, ovvero se il trattamento riguarda dati idonei ad analizzare abitudini o scelte di consumo, a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e malattie mentali o volti a definire il profilo e la personalità dell’interessato, oppure se si tratta di dati sensibili registrati ai fini di selezione del personale, per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie. Inoltre, il consenso scritto al trattamento dei dati subisce alcune eccezioni alla preventiva autorizzazione dell’interessato: ad esempio, non sarà più necessario richiedere il consenso scritto dei dipendenti per l’uso dei relativi dati sensibili da parte del datore di lavoro per finalità di gestione del rapporto di lavoro. L’interessato avrà, però, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed il relativo aggiornamento e/o cancellazione. Di converso, chi spedisce ad un indirizzo di posta elettronica, fax, telefono e telefonino messaggi commerciali, dovrà preoccuparsi di acquisire il consenso del destinatario di quei messaggi, evitando di contattarlo per chiederlo (cosiddetta soluzione opt-in). L’interessato potrà, infatti, opporsi, qualora ricorrano motivi legittimi, al trattamento dei dati personali anche a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il componimento di ricerche di mercato.

Con riferimento al diritto di accesso dell’interessato alle banche dati, il Codice prevede che il Titolare del trattamento debba adoperarsi per evadere tempestivamente le richieste inoltrate con rimborso delle spese sostenute nell’ipotesi in cui la risposta sia negativa oppure complessa ed articolata. Qualora il Titolare del trattamento non provveda entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per ottenere soddisfazione dei propri diritti (artt.145 e s.s. del Codice). In via alternativa, si potrà adire il Giudice Ordinario presso il quale, chi ritenga di essere stato leso dall’attività di trattamento dei dati personali che lo riguardano, può ottenere il risarcimento dei danni eventualmente senza dover fornire la prova della colpa del Titolare.

Riepilogando, i principali adempimenti per le imprese possono essere così riepilogati:

Nei confronti dell’interessato

Rispetto dei diritti dell’interessato (art.7)

Obblighi di informativa (art.13)

Richiesta del consenso espresso dell’interessato (art. 23, 24 e 26)

Nei confronti del garante

Obbligo di notifica per i trattamenti dei dati elencati all’art.37

Misure interne

Nomina degli incaricati al trattamento

Predisposizione di idonee e preventive misure di sicurezza (artt. 31 –36; art. 180; all.B)

La tempistica dei nuovi adempimenti dovrà, inoltre, rispettare le scadenze qui di seguito dettagliatamente indicate:

31 marzo 2004

Adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati

30 aprile 2004

Notificazioni al Garante, se dovuta, inviando per via telematica il nuovo modello che sarà predisposto dal Garante

30 giugno 2005

Adozione delle nuove misure di sicurezza

30 settembre 2005

Adeguamento degli strumenti elettronici che non consentono l’immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza

31 giugno 2005

Adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza nel rispetto delle nuove misure minime

Infine, si rileva che il quadro delle misure sanzionatorie nei confronti di chi utilizza i dati personali in maniera impropria prevede pene pecuniarie molto elevate ed i delitti di illecito trattamento dei dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante ed inosservanza dei provvedimenti di quest’ultimo sono perseguibili penalmente. Infatti, alcune delle sanzioni previste sono le seguenti:

Trattamento illecito di dati (art. 167)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Falsità nelle dichiarazioni e notificazione al Garante (art.168)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Misure di sicurezza (art.169)

Arresto sino a 2 anni o ammenda da € 10.000 a € 50.000

Inosservanza dei provvedimenti del Garante (art.170)

Reclusione da 3 mesi a 2 anni

Altre fattispecie (art.171)

Sanzioni previste dall’art. 38 della L.20.05.70, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

Omessa / inidonea informativa (art.161)

Sanzione da € 3000 ad € 30.000

Omessa / incompleta notificazione (art. 163)

Sanzioni da € 10.000 ad € 60.000 e pubblicazione dell’ordinanza – ingiunzione

Omessa informazione / esibizione al Garante (art.164)

Sanzione da € 4.000 ad € 24.000

Altre fattispecie (art. 162)

Sanzione da € 500 ad € 30.000


L'assistenza offerta è la seguente:

:: Informazione legislativa/applicativa:

Un nostro valido consulente, previo appuntamento, riceve l'associato presso la sede Ascom per fornire le informazioni basilari inerenti le novità introdotte dalla Legge quadro in materia di privacy ed evidenzia i principali adempimenti, responsabilità, ecc (tempo indicativo consulenza: 15/20 minuti).

Costo della consulenza: 20 euro + IVA

:: Consulenza con sopralluogo

Il suddetto consulente è a disposizione degli associati per un approfondimento delle problematiche in materia di privacy e per l'espletamento della necessaria modulistica, studio ed analisi di situazioni particolari, ecc

:: Costo della consulenza: a preventivo in base alle specifiche richieste.


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